Maggio 14, 2026

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Riallineamento della carriera ai fini stipendiali

Riallineamento della carriera ai fini stipendiali

Cos’è e quando richiedere il riallineamento?

L’art. 4 comma 3 del DPR 399/88 dispone:

Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l’anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali.

Il personale della scuola (a tempo indeterminato) ha diritto a “recuperare” l’anzianità di servizio non valutata dalla ricostruzione di carriera iniziale (la ricostruzione di carriera prevede il pieno riconoscimento dei primi 4 anni di preruolo e solo dei 2/3 dei restanti periodi) ossia valutare anche quell’1/3 non precedentemente valutato con conseguente adeguamento della carriera ai fini stipendiali, una volta raggiunti gli anni suindicati:

  • 16 anni per i docenti laureati della scuola secondaria di II grado;
  • 18 anni per i DSGA, per i docenti della scuola dell’ infanzia, primaria, per i docenti della scuola secondaria di I grado, per i docenti diplomati della scuola secondaria di II grado;
  • 20 anni per il personale ATA.

Come richiedere il riallineamento?

Rivolgiti alla UIL Scuola per verificare la tua ricostruzione di carriera ed eventualmente presentare domanda di riallineamento.

L’iniziativa, rivolta a tutto il personale della scuola, è completamente gratuita per gli iscritti alla UIL Scuola.

E’ escluso il personale che abbia già ottenuto il riconoscimento immediato a seguito di sentenza positiva.

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