Dicembre 5, 2024

RICONOSCIMENTO ANNO 2013 – Partecipa al ricorso promosso dalla UIL Scuola RUA

Grazie all’azione e alla tenacia della UIL Scuola RUA la Corte di Cassazione ha riconosciuto, dal punto di vista giuridico, l’anno 2013

La pronuncia della Suprema Corte spalanca, dunque, le porte ad un’azione giudiziaria che consentirà ai ricorrenti di vedersi riconosciuto l’anno che era stato indebitamente sottratto ai fini della progressione di carriera.

Ovviamente, la nostra Organizzazione Sindacale chiederà un tavolo tecnico al MIM proprio per valutare la possibilità di una trattativa per il riconoscimento dell’anno 2013, a favore di tutto il personale con l’obiettivo anche di superare la fase del contenzioso.     

Per aderire all’azione giudiziaria promossa dalla UIL Scuola RUA si chiede di leggere attentamente quanto segue:

DESTINATARI: PERSONALE DOCENTE E ATA

PRE REQUISITI: 

Il ricorrente deve trovarsi in servizio prima dell’anno 2013, con contratto di lavoro a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato

 

Diffida – La diffida, qualora non sia stata presentata in precedenza, può essere inviata in qualsiasi momento. Si evidenzia che la finalità dell’invio della diffida è unicamente quella di interrompere i termini di prescrizione, e non di procedibilità del ricorso, che può essere presentato anche in assenza della preliminare diffida.

Sentenze precedenti – Per coloro i quali hanno già in precedenza ottenuto una sentenza per il riconoscimento integrale della ricostruzione di carriera potranno agire per ottenere l’anticipazione di un anno dello scatto nella fascia stipendiale successiva.

Pensionati – Per chi è stato già collocato in quiescenza si potrà agire solo nell’ipotesi in cui si acquisisca il diritto allo scatto alla fascia stipendiale successiva al 1’ settembre antecedente al collocamento in quiescenza (31 agosto).

Per chi è stato collocato in quiescenza con la fascia 35 ovvero non raggiunge il passaggio di fascia al 1’ settembre non potrà presentare ricorso mancandone i presupposti giuridici.

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *